Zonizzazione - Comune di Savigliano (CN)

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Emissioni Acustiche - Zonizzazione

 


 
La zonizzazione acustica è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio: ne disciplina l' uso ed è un atto di indirizzo per le modalità di sviluppo delle attività svolte.

Non può prescindere, ovviamente, dalle scelte operate dalle amministrazioni comunali in ordine agli altri "piani" di programmazione e controllo del territorio, quali il Piano Regolatore Generale ed il Piano Urbano del Traffico, con i quali deve essere coordinato.

L' obiettivo è quello di normare i climi acustici esistenti e futuri, fornendo un utile strumento di pianificazione, nonché di prevenzione e di risanamento delle realtà esistenti.

 

 

 

Livello sonoro (dB) Sensazione Situazione tipica esterno Situazione tipica interno
0 soglia udibilità    
10  appena udibile   respiro normale 
20  molto silenzioso stormire di foglie Sussurri
30    zona residenziale tranquilla  abitazione senza radio 
40    cinguettio di uccelli  ristorante tranquillo 
50  silenzio   ufficio silenzioso 
60  moderato    conversazione tra 2 persone 
70  forte    ufficio rumoroso
80 piuttosto forte camion a 60 km/h a 15 mt.  dentro auto alta velocità 
90   strada urbana rumorosa  fabbrica rumorosa 
100 molto fortec  motocicletta a pochi metri   
110    passaggio jet a 300 mt.  interno di un aereo ad elica 
120    treno soprelevato  gruppo rock 
130  soglia del dolore     
140  assordante  jet vicino, artiglieria    

 

 

tabella tratta da "IL NUOVO MANUALE DELL' ARCHITETTO di Bruno ZEVI


Per quanto riguarda Savigliano, con deliberazione del Consiglio comunale numero 33 del 10.07.2003, è stata approvata la versione definitiva della classificazione acustica del territorio, che compete ai Comuni ai sensi del disposto dell' art. 6 della "Legge quadro sull'Inquinamento acustico" n. 447 del 26.10.1995 e dell' art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000.

 

La documentazione illustrativa e grafica allegata al provvedimento di cui sopra è consultabile presso l' ufficio comunale competente - Sevizio tutela ambientale, appartenente al Settore Lavori Pubblici - e si può richiedere anche una copia dei files relativi alla cartografia, in formato dwg. La classificazione acustica consiste, in sintesi, nella suddivisione del territorio comunale in zone con limiti differenti di tutela dall' inquinamento acustico (laclassificazione acustica viene detta anche "piano regolatore del rumore") e parte dal presupposto che in zone industriali (che l' urbanista avrà previsto nella localizzazione appropriata) venga comunemente tollerato un livello di rumorosità superiore a quello che viene accettato, ad esempio, in area di intensa attività umana o in zone che si pretendono silenziose, come quelle ad uso residenziale.

 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) - - LEGGE QUADRO 26/10/1995 N. 447 E D.P.C.M. 14/11/1997 -- E' il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore - e cioè dell'insieme di tutte le sorgenti significative - nell' ambiente, misurato in corrispondenza dei ricettori (intendendosi per tali gli spazi utilizzati da persone e comunità).

 

 

 

Classe Acustica Periodo durno (6,00 - 22,00) Periodo notturno (22,00 - 6,00)
I 50 40
II  55  45 
III  60  50 
IV  65 55 
70  60 
VI  70  70 

 

 

 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) - LEGGE QUADRO 26/10/1995 N. 447 E D.P.C.M. 14/11/1997 -- E' il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (verifica da effettuarsi, in pratica, ai confini di proprietà, muro di cinta, ecc., del fondo sul quale sono localizzate le sorgenti sonore).

 

 

 

Classe Acustica Periodo durno (6,00 - 22,00) Periodo notturno (22,00 - 6,00)
I 45  35 
II  50  40 
III  55  45 
IV  60  50 
65  55 
VI  65  55 

 

 

E' possibile consultare un icona pdfestratto della carta riferito al concentrico, con relativa legenda, oppure icona pdfla carta dell'intero territorio comunale, per una buona visione dei dettagli, si consiglia di zoommare l'immagine.

 

E' da rilevare che l' approvazione della classificazione acustica da parte del Comune comporta, per le aziende esistenti, in particolare, l' incombenza principale a loro carico, derivante dal dettato del primo comma dell' art.14 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, che cita : "I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonche' di impianti o attivita' rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilita' delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attivita' produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento.(omissis)"

 

Tra le altre disposizioni di maggior rilievo introdotte dalla sopracitata L.R. n. 52 del 2000, in attuazione dei principi generali enunciati dalla "legge quadro sull' inquinamento acustico" n. 447/4985, si sottolinea che per l'insediamento di nuove attività che comportino emissioni rumorose si dovrà presentare al Comune una pratica, denominata "valutazione previsionale di impatto acustico" - redatta da tecnico dotato del riconoscimento con cui la Regione abilita i professionisti in materia di acustica ambientale - che accerti il rispetto dei limiti acustici previsti per la zona in cui si ipotizza la collocazione dell' insediamento e la compatibilità dell' intervento con il contesto esistente nelle aree circostanti.

 

La Regione Piemonte ha recentemente emanato le linee guida sull' argomento (il testo di tale disposizione è consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/ambiente/rumore/norma.htm ). Il testo di legge contiene, tra l'altro, un interessante elenco esemplificativo delle sorgenti sonore ed attività rumorose, che è il seguente :

 

 

Sorgenti sonore e attività rumorose - elenco esemplificativo e non esaustivo

 

a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);


b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;


c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;


d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;


e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);


f) gruppi elettrogeni;


g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;


h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);


i) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);


j) attrezzature e macchine da cantiere;


k) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;


l) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;


m) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);


n) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);


o) parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;


p) flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;


q) impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.


 

Un' altra interessante disposizione introdotta dalla L.R. n. 52/2000 riguarda l' obbligo di produrre una valutazione di clima acustico per le aree interessate dalla previsione di edificazione dei cosiddetti "ricettori sensibli", cioè scuole ed ospedali, nonchè per insediamenti residenziali che si preveda di costruire in prossimità di infrastrutture acusticamente inquinanti.

Lo studio del clima acustico, cioè il rilevamento dei livelli di rumore esistenti, esteso ad una porzione di territorio di idonea ampiezza, è di fondamentale importanza per l' individuazione di una localizzazione ottimale dell' opera dal punto di vista della componente rumore, nonchè per la definizione delle eventuali strategie di mitigazione.

E' da sottolineare, in ultimo, che il comune di Savigliano si è voluto dotare di norme non solo empiriche sugli argomenti di cui si è trattato. Ciò si apprezza, in particolare, quando si legge sul Regolamento acustico comunale che non è obbligatorio che venga allegata, a determinate pratiche, soltanto relazione previsionale di impatto acustico o studio di clima acustico, ma è prescritto che, entro 60 giorni dalla conclusione dell' opera per la quale è stato prodotto l'incartamento di cui sopra sia redatta la relazione di collaudo, verificando, cioè, strumentalmente, sul posto, che i livelli di rumore reali corrispondano a quelli ipotizzati teoricamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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