IMU - 2013 - Comune di Savigliano (CN)

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - 2013

 

PAGINA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

 

Con decorrenza 1.1.2012 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU),

 

ed è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 D.Lgs. 23/2011, dall'art. 13 D.L. 201/2011, dagli artt. 1-15 D.Lgs. 504/1992 e dalle altre disposizioni legislative applicabili all'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

 

icona pdf Regolamento comunale IMU approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 29.10.2012 e s.m.i.

 

 

ATTENZIONE:

 

IN RIFERIMENTO ALLA PROSSIMA SCADENZA DI PAGAMENTO PREVISTA PER IL 24 GENNAIO RELATIVA AL CONGUAGLIO IMU PER L'ANNO 2013 (CD. MINI-IMU) I CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO NON SONO TENUTI AD EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO AGGIUNTIVO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, IN QUANTO L'ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE E' RIMASTA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE (PARI AL 4?) E PERTANTO TALI FATTISPECIE RESTANO TOTALMENTE ESENTI.

 

LA MINI-IMU E' INVECE DOVUTA DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IAP (IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI) PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DIRETTAMENTE. L'IMPOSTA DA PAGARE E' PARI AL 40% DELLA DIFFERENZA TRA L'IMPOSTA ANNUA CALCOLATA CON L'ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE (PARI AL 9,1?) E L'IMPOSTA ANNUA CALCOLATA CON L'ALIQUOTA DI BASE (7,6?). LA SCADENZA E' PREVISTA PER IL 24 GENNAIO 2014.

IL D.L. 102/2013, IN VIGORE DAL 31.8.2013, HA STABILITO CHE PER L'ANNO 2013 NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;


c) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità;


c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 commi 4, 5 e 8 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 e s.m.i..

 

HA INOLTRE PREVISTO CHE PER L'ANNO 2013 NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU RELATIVA AI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.

 

 

IL D.L. 133/2013, IN VIGORE DAL 30.11.2013, HA PREVISTO CHE PER L'ANNO 2013 NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU PER:


a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;


b) la casa coniugale del coniuge assegnatario, la cui assegnazione è stata disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che deve intendersi in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;


c) gli immobili di cui all'art. 2 comma 5 D.L. 102/2012;


d) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 D.L. 201/2011 posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;


e) i fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

 

Come calcolare l'importo 2013

 

IMPOSTA DOVUTA = VALORE IMPONIBILE x ALIQUOTA - DETRAZIONI PREVISTE

 

Calcolo IMU - Anutel

 

Vai al calcolo IMU 2013 online

 

 

Presupposto dell'imposta

 

L'IMU ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'ICI), siti nel territorio comunale, IVI COMPRESE L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE DELLA STESSA, nonché LE FATTISPECIE A QUESTE EQUIPARATE.

 

 

Soggetti passivi

 

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile oggetto di imposizione ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il concessionario di aree demaniali e per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario finanziario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

 

 

Base imponibile

 

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13 commi 4 e 5 D.L. 201/2011.

 

Per i FABBRICATI iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/5;
e) 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Per i fabbricati D non iscritti in Catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel corso del quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata secondo le risultanze delle scritture contabili applicando ai valori di bilancio i coefficienti di rivalutazione che annualmente vengono approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per l'anno 2013 il D.M. 18.4.2013 ha stabilito l'1,03).

 

L'art. 1 comma 380 lettera f) L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) dispone che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota, ed il conseguente maggior gettito è destinato al Comune.

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ed a seguito presentazione di apposita istanza di riduzione.

 

Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135; per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

 

Per le AREE FABBRICABILI, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposta.

 

Valori da assegnare alle aree fabbricabili 2013

 

 

Aliquote deliberate dal Comune (deliberazione C.C. n. 13 del 23.4.2013) per l'anno 2013

 

 

0,91% - aliquota di base

 

0,40% - per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e fattispecie assimilate, con detrazione fino alla concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale sino ad un massimo di euro 400,00.

 

 

E' prevista un'ulteriore maggiorazione di euro 50,00 (non cumulabile con la maggiorazione di € 50,00 descritta nel punto precedente) per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quale fattispecie meritevole di specifica tutela, a seguito di presentazione di istanza all'Ufficio Tributi.

 

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 

0,40% - con applicazione delle detrazioni descritte nel punto precedente nei casi di:
a) scambio di abitazioni, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano;
b) proprietari di due alloggi (catastalmente distinti) nello stesso stabile alle seguenti condizioni:
- sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO AI SOLI FINI FISCALI;
- siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;
- siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

 

0,20% - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133.

 

1,06 % - per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.

 

0,96% - per le unità immobiliari censite nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali D/1 e D/8.

 

0,50% - per le unità immobiliari locate 'a canoni concordati', alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431.

 

0,40% - per le unità abitative possedute ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Savigliano e relative pertinenze, e per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze.

 

 

 

 

Agevolazioni

 

 

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita istanza, attestante i requisiti richiesti, su modello predisposto dal Comune entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.

 

 

 

Quando effettuare il pagamento

 

Per l'anno 2013, il pagamento della prima rata (ACCONTO) dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 17 giugno in misura pari al 50 per cento dell'importo dovuto ovvero in unica soluzione, e la seconda rata (SALDO) è versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.

 

 

Come effettuare il pagamento

 

Il pagamento arrotondato all'euro, può avvenire tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo a favore del Comune di Savigliano (Codice Comune: I470):

 

3912 - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"
3913 - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"
3914 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
3915 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"
3916 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"
3917 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"
3918 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"
3919 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO"
3923 - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"
3924 - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"
3925 - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
3930 - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

 

Come previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E/2013 del 21.5.2013, il codice tributo 3925 deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, mentre per i fabbricati rurali strumentali diversi da quelli classificati nel gruppo D deve essere utilizzato il codice tributo 3913 istituito con Risoluzione n. 35/E del 12.4.2012.

 

 

L'importo complessivo annuale, già arrotondato, non deve essere versato se pari o inferiore ad € 12,00.

 

 

La Dichiarazione di Variazione IMU

 

Con D.M. 30.10.2012 è stato approvato il Modello di Dichiarazione IMU da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13 comma 12 ter D.L. 201/2011 e specificati nelle relative Istruzioni per la compilazione.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, e specificatamente nei casi:
- di riduzioni di imposta;
- in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Si ritiene in generale che non sussiste l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nè per l'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione della detrazione di € 50,00; va tuttavia presentata la dichiarazione nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in quanto le agevolazioni spettano solo ad uno dei coniugi, che è tenuto alla presentazione della dichiarazione.

 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua in diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 

A chi rivolgersi

 

Ufficio Tributi, C.so Roma, 36, piano terra (lato destro)

 

Orari:
8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30 il lunedì;
8.30 - 12.30 dal martedì al venerdì.

 

Telefoni:

0172/710237 - 0172/710212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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