Matrimonio civile
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.
ll matrimonio civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti al Sindaco o altro ufficiale dello stato civile delegato, il quale alla presenza di due testimoni, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147 del codice civile; quindi riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Se al momento del matrimonio gli sposi non dichiarano all’ufficiale dello stato civile di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, si instaura automaticamente il regime della comunione. Gli sposi possono comunque in qualsiasi tempo modificare tale regime patrimoniale, rivolgendosi ad un notaio.
Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".
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Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".
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Legge 20 maggio 2016, n. 76
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Tel. 0172 710213
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