Giudici popolari
Gli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello vengono aggiornati ogni due anni (negli anni dispari) da una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri comunali.
I cittadini residenti, che intendono essere inseriti in tali albi, devono farne richiesta entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
L’iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
-
cittadinanza italiana;
-
iscrizione nelle liste elettorali del comune;
-
godimento dei diritti civili e politici;
-
buona condotta morale;
-
età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
-
titolo di studio di scuola media inferiore, per i giudici popolari delle Corti d’Assise;
-
titolo di studio di scuola media superiore, per i giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
-
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
-
gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
-
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.
La domande di iscrizione, redatte in carta libera ed indirizzate al Sindaco, possono essere compilate servendosi dell’apposito modulo disponibile presso l’ufficio elettorale.
Scarica muodulo di domanda per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 e successive modifiche ed integrazioni.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Elettorale:
Tel. 0172 710274
Fax 0172 710302