Informazione su numerazione accessi - Comune di Savigliano (CN)

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Informazione su numerazione accessi

 

 

 


Ordinanza

 

Città di Savigliano
(Provincia di Cuneo)

 

L'Assessore Delegato

 

 

  • Vista la legge 18.08.2000 n. 267;
  • Visto l'art. 10 della legge 24.12.1954 n. 1228;
  • Visti gli artt. 42 e 43 della legge 30.05.1989 n, 223;
  • Visto l'art. 44 del vigente Regolamento Edilizio;
    Rilevato che nel mese di ottobre p.v. avranno inizio le operazioni relative al 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001;
  • Atteso che la precitata normativa assegna, tra l'altro, ai proprietari di fabbricati l'obbligo di provvedere alla indicazione della numerazione interna ed agli amministratori dei condomini, di cui all'art. 11217 del Codice Civile, l'obbligo - su richiesta del Comune - di presentare l'elenco degli occupanti;

  • Tenuto conto che la numerazione degli interni, che interessa gli accessi che immettono nelle abitazioni, nelle autorimesse, negli ambienti destinati ad attività professionali, commerciali, terziarie, produttive, di deposito, e comunque ogni unità immobiliare interna al fabbricato, - oltre che un obbligo di legge - costituisce per il Comune un utile mezzo per una migliore ed efficiente esecuzione delle pratiche di sua competenza e specialmente in materia di anagrafe, polizia municipale ed edilizia e per realizzare una gestione efficace e razionale dei tributi locali, semplificando le operazioni in modo da consentire una più equa distribuzione del carico fiscale;

  • Ritenuto necessario, per ragioni di pubblico interesse, di non differire ulteriormente l'attuazione della numerazione interna precitata;

Ordina

 

A tutti i proprietari degli edifici esistenti, su tutto il territorio comunale,


Di apporre, ove non ancora esistenti, i numeri civici in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili, con le modalità di cui all'art. 44 del vigente R.E.;

 

 

Ordina

 

A tutti i proprietari delle unità immobiliari esistenti nell'area perimetrata dal P.R.G.C. adottato del concentrico del Comune di Savigliano (con esclusione, quindi, delle aree agricole e delle frazioni) ed agli amministratori pro-tempore dei condomini

 

  1. Di provvedere, entro il 15 ottobre 2001 in attuazione della legislazione richiamata in premessa, alla numerazione dei singoli accessi interni ed alla indicazione mediante targhette o altro materiale durevole, del numero assegnato sullo stipite dell'accesso o nelle immediate vicinanze; la numerazione deve essere effettuata in conformità alle "Norme operative di attuazione" predisposte dalla Civica Amministrazione;

  2. Di prendere atto ad ogni effetto che la spesa relativa alla installazione dei numeri civici nonchè della numerazione degli interni è a carico dei proprietari e che qualora l'apposizione dei numeri civici e/o delle targhette non venga dai medesimi effettuata, vi provvederà il Comune addebitando loro la relativa spesa;

  3. Agli Amministratori di condomini di fornire, entro la data sopra specificata, l'elenco degli immobili amministrati precisando - oltre ai propri dati fiscali - per ognuno il nominativo del condominio e l'esatto indirizzo;

  4. Di fornire, entro i termini che verranno indicati, tutti i dati oggettivi e soggettivi inerenti alle unità immobiliari, necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati in premessa, mediante compilazione delle schede che verranno recapitate ai soggetti interessati;


Avverte

 

  • Che nel caso di mancata esecuzione di quanto sopra disposto, oltre che l'addebito delle spese riportate al punto 3) precedente, nei confronti degli inadempienti verrà comminata la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 applicate a norma della legge 689/81 e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 18.12.2000 e succ. mod. ;

  • Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

  • La pubblicazione della presente ordinanza verrà effettuata mediante affissione all'albo pretorio e negli appositi spazi comunali

  • Per ulteriori informazioni e per il ritiro di copia delle "Norme operative di attuazione" gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio ""Numeri Interni" comunale (piano 2° del municipio) i giorni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, i giorni giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, oppure telefonare al numero 0172/710290 nelle stesse ore. Le "Norme operative di attuazione" sono inoltre disponibili su internet nel sito www.comune.savigliano.cn.it Eventuali quesiti scritti possono essere trasmessi tramite e-mail al seguente indirizzo: info@comune.savigliano.cn.it verrà risposto entro il più breve tempo possibile

 


Savigliano, 30 luglio 2001

 

LAssessore Delegato

Lorenzo Morello

 


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Norme operative per effettuare la numerazione delle unità immobiliari

 

 

1. Scopo del provvedimento

 

Realizzare compiutamente il Piano Topografico cittadino previsto dalla legge Anagrafica, integrando la attuale numerazione civica con lassegnazione della numerazione interna a tutte le singole unità immobiliari in modo che esse siano individuate in modo certo ed univoco.
Lo scopo finale del provvedimento è quello di permettere alla Civica Amministrazione di fornire ai cittadini servizi migliori, più semplici, certi e quindi meno costosi. La certezza e lunivocità dei dati infatti permette di confrontare e unificare i vari archivi informatici già in possesso del Comune in modo da ricavare quegli elementi che sono necessari per gestire lattività dellAmministrazione che è collegata alla numerazione civica e per poter effettuare in modo automatico le variazioni ed i trasferimenti, semplificando ed unificando le operazioni in modo che i dati necessari siano rilevati o dichiarati una sola volta, senza costringere i cittadini a rivolgersi ai singoli uffici interessati.
Sono pertanto state previste le modalità operative da seguire per effettuare la numerazione che consiste nellapplicare sulla porta di accesso allunità immobiliare o vicino ad essa, una targhetta di materiale durevole recante impresso il numero attribuito. Gli amministratori e/o i proprietari dovranno, in seguito, trasmettere al Comune lelenco degli occupanti e dei proprietari delle singoli unità immobiliari e del numero ad esse attribuito, oltre alle altre informazioni che verranno richieste nella scheda che verrà trasmessa ai singoli nuclei familiari. Il numero individuale di ogni unità immobiliare sarà pertanto composto da una parte uguale per tutti ossia: n. civico ? eventuali bis/ter e dai seguenti dati aggiunti: scala ? piano ? n. interno progressivo attribuito.

 

 

2. Soggetti interessati


Lapposizione dei numeri civici interessa gli edifici di tutto il territorio comunale; la numerazione degli interni mediante applicazione della targhetta del numero assegnato con le modalità di cui al presente disciplinare, interessa le unità immobiliari esistenti nellarea perimetrata dal P.R.G.C. adottato in variante il 25.05.2001 del concentrico di Savigliano (con esclusione, quindi, delle frazioni e dellarea agricola) e deve essere effettuata:

 

  • Nei condomini: anche se obbligati alla numerazione sono i proprietari delle singole unità immobiliari, gli adempimenti dovranno essere effettuati dagli amministratori in carica quali legali rappresentanti dei condomini, poichè le targhette interessano larredo delle parti condominiali;

  • Negli immobili non condominiali: dal proprietario o dai comproprietari.

 


3. Normativa di riferimento

 

Art. 10 ultimo comma, legge 24.12.1954 n. 1228;
Artt. 42 e 43 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione);
Art. 73 comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507;
Art. 44 del vigente Regolamento Edilizio.

 

 

4. Numeri civici - numerazione delle scale

 

 

4.1 Numeri civici


La materia è trattata, oltre che dalla vigente normativa in materia anagrafica, dallart. 44 del vigente Regolamento Edilizio.
Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
Il numero civico deve essere collocato a fianco dellaccesso ? a destra e ad unaltezza variabile da m. 1,50 a m. 3,00 - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dellimmobile.
Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dellimmobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. È ammessa, a cura e spese della proprietà, lapposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna; nelle zone di P.R.G. individuate di interesse storico-artistico-ambientale, i numeri civici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione.
In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinchè siano soppressi.
Competente ad assegnare la numerazione civica è esclusivamente lUfficio ANAGRAFE del Comune - tel. 0172/710211.

 

4.2 Numerazione scale


Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala. Esse se sono più di una e riferite allo stesso numero civico sono indicate con lettere alfabetiche progressive (scala A,B,C...). La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, dalle scale del corpo su strada del complesso immobiliare alle scale che individuano gli accessi nei singoli cortili. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale devono essere numerate progressivamente come fossero singole scale.


5. Indicazione del piano

 

Lindicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) ed i successivi sono indicati con cifre arabiche (1-2-3...). I piani seminterrati o interrati (se non destinati ad usi pertinenziali delle unità immobiliari site nel fabbricato es. cantine, che non vanno numerate) saranno indicati con la lettera (S) al posto dellindicazione del piano. Nel centro storico i cosiddetti piani ammezzati sono da indicare come piani a tutti gli effetti. I sottotetti con locali aventi accesso autonomo dal pianerottolo oppure comunicanti con i locali sottostanti, sono da considerare piano. I locali siti nel cortile o che hanno accesso diretto dal cortile devono essere identificate con la lettera (C) al posto dellindicazione del piano.

 


6. Numerazione interna delle singole unità immobiliari

 

  • La numerazione delle singole unità immobiliari deve essere autonoma per ogni singola scala e consiste nellattribuzione di un numero arabico progressivo procedendo dal basso verso lalto e per ogni pianerottolo da sinistra verso destra;

  • La numerazione dei bassi fabbricati interni cortile nonchè delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con lattribuzione di un numero progressivo da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;

  • Le cantine, catastalmente collegate allalloggio ed allo stesso pertinenziali, non vanno numerate; vanno invece numerati tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.


7. Casi particolari

 

Unità immobiliari che si articolano su 2 o più piani con scala interna:

  • con accessi distinti su ogni piano: numerare come singole unità la porzione relativa a ciascun piano;

  • con accesso unico: numerare unicamente tale accesso.


Unità immobiliari con 2 accessi (uno padronale ed uno di servizio):

  • numerare solo quello padronale se lunità immobiliare è unica.


Unità immobiliari che si estendono su 2 o più fabbricati ciascuno dei quali ha un proprio numero civico relativo ad una stessa via o a vie diverse (case dangolo con 2 numeri civici):

  • numerare in base alle risultanze anagrafiche ovvero, se trattasi di unità non residenziali, attribuire il numero solo allingresso ufficiale.


Unità immobiliari che si estendono su 2 o più scale riferite ad un unico numero civico:

  • se hanno un unico accesso dare il numero relativo ad esso;

  • se hanno accessi differenziati: la numerazione deve essere eseguita per ogni scala suddividendo i mq. complessivi.


Unità abitative in un complesso industriale.

  • Allazienda sarà attribuito un unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...).


Lalloggio di custodia deve essere numerato autonomamente.


8. Targhette

 

Il numero attribuito ad ogni unità immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni dellaccesso stesso o nelle immediate adiacenze.

 


9. Sanzioni

 

Come indicato nellordinanza n. 312 del 30.07.2001, in caso di non adempimento è previsto

  • Lapplicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 a norma della L. 689/81 e del Regolamento per lapplicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 18.12.2000 e s.m.i.;

  • Lintervento sostitutivo del Comune che provvederà direttamente o tramite ditta incaricata alle operazioni, con addebito della spesa ai singoli proprietari

 

 

 


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