IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - DAL 2014 al 2019
DAL 2016 NON SONO DOVUTE NE’ L’IMU NE’ LA TASI SUI FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE DI RESIDENZA E RELATIVE PERTINENZE, COME PREVISTO DALLA LEGGE, NE’ DA PARTE DEI PROPRIETARI NE’ DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI (INQUILINI,...), PER LA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI LORO SPETTANZA.
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), art.1 commi 639 e ss., e s.m.i. istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014.
La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per l’anno 2014, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale IUC per l'anno 2014 IN VIGORE SINO AL 31.12.2014 e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 7.4.2014 sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI e le tariffe TARI.
Per l’anno 2015, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 26.3.2015 è stato modificato il Regolamento Comunale IUC per l'anno 2015 e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 26.3.2015 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI e le tariffe TARI.
Per l’anno 2016, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 23.3.2016 è stato modificato il Regolamento Comunale IUC e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 23.3.2016 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI e le tariffe TARI.
Per l’anno 2017, con Deliberazione Commissario Straordinario n. 6 del 16.2.2017 è stato modificato il Regolamento IUC , e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 26.1.2017 (integrata con successiva Deliberazione n. 8 del 21.3.2017 ) sono state definite aliquote, detrazioni , tariffe e scadenze dell’IMU, della TASI e della TARI.
Per l’anno 2018 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2017 sono state approvate aliquote, detrazioni, tariffe e scadenze dell’IMU, della TASI e della TARI, e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 19.2.2018 sono state approvate le modifiche al Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale.
Per l’anno 2019 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2018 sono state approvate aliquote, detrazioni , tariffe e scadenze dell’IMU, della TASI e della TARI, e con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 27.2.2019 sono state approvate le modifiche al Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale.
Dichiarazione IUC
I soggetti passivi presentano, anche per via telematica, la dichiarazione IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o della variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo tramite il Modello per privati/utenze domestiche ed il Modello per titolari di Partiva Iva/utenze non domestiche.
Le dichiarazioni già presentate ovvero gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo (ICI, IMU, TARSU e TARES) conservano validità anche ai fini della IUC.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
Importo minimo IUC
Non dovranno essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 12,00.
Rimborsi IUC
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di anni cinque dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Riduzione della base imponibile
L’art. 13 comma 3 D.L. 201/2011 e s.m.i. ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, applicabile anche per la TASI, nel caso di:
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fabbricati di interesse storico o artistico ex art. 10 D.Lgs. 42/2004;
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fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di inagibilità, e contestuale presentazione della richiesta di riduzione la presentazione di detta documentazione determina anche l’esenzione dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) per il periodo di sussistenza dell’inagibilità;
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unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Riduzione per contratti agevolati
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l’IMU e la TASI dal 2016 vengono determinate applicando sull’aliquota stabilita dal comune la riduzione al 75 per cento
Valori aree edificabili ai fini IMU e TASI
Con Deliberazione G.C. N. 84 del 7.7.2014, con Deliberazione G.C. N. 47 del 13.4.2015 e con Deliberazione G.C. N. 19 del 15.2.2016 e con Deliberazione Commissario Straordinario n. 23 del 20.04.2017, con Deliberazione G.C. N. 134 del 15.11.2018 , nonché con Deliberazione G.C. n. 147 del 4.11.2019 sono stati approvati i valori minimi da assegnare alle aree edificabili per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
IMU DAL 2014
Presupposto impositivo
Presupposto impositivo IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura diversi dall'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Aliquote e detrazioni
ALIQUOTE IMU DAL 2014 |
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Aliquota ordinaria | 8,1 per mille |
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. | 3,5 per mille |
Aliquota per le unità immobiliari locate "a canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431. | 5 per mille |
Detrazione per l'abitazione principale, ove spettante | € 200,00 |
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap | € 50,00 |
ALIQUOTE IMU DAL 2019 |
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Aliquota ordinaria | 8,1 per mille |
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. | 3,5 per mille |
Detrazione per l'abitazione principale, ove spettante | € 200,00 |
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap | € 50,00 |
Scadenze per il versamento
Il versamento dell'IMU è effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo aventi scadenza al 17 giugno 2019 ed al 16 dicembre 2019, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno 2019, tramite modello F24.
TASI DAL 2014
Presupposto impositivo
Presupposto impositivo TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso delle abitazioni principali e dei terreni agricoli.
Soggetti passivi
Nel caso in cui l'unità immobiliare NON DESTINATA AD ABITAZIONE DI RESIDENZA sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante o il detentore versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Il titolare del diritto reale e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Aliquote e detrazioni
ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 E 2015 |
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Aliquota ordinaria | 2,5 per mille |
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze | 2 + 0,8 = 2,8 per mille |
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
Detrazione per l'abitazione principale | € 100,00 |
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap | € 50,00 |
ALIQUOTE TASI DAL 2016 |
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Aliquota ordinaria | 2,5 per mille |
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze | 2 + 0,8 = 2,8 per mille |
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
Aliquota per i cd. beni merce | 2,5 per mille |
Detrazione per l'abitazione principale | € 100,00 |
Ulteriore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap | € 50,00 |
Scadenze per il versamento
Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo aventi scadenza al 17 giugno 2019 ed al 16 dicembre 2019, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno 2019, tramite modello F24.
TARI DAL 2014
Presupposto impositivo
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Soggetti passivi
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Tariffe TARI
Tariffe TARI per il 2014, 2015 e 2016
N.B.: L'importo risultante dall'applicazione delle tariffe deve essere aumentato del 5% dovuto a titolo tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, come stabilito dalla Provincia di Cuneo.
Scadenze per il versamento
Il versamento della TARI è effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso di pagamento che viene recapitato tramite posta ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (per i titolari di Partita Iva ovvero per i soggetti privati richiedenti), entro le scadenze del 19 aprile 2019 e del 20 settembre 2019.