Certificati anagrafici
Dal 1° gennaio 2012 il rilascio dei certificati di competenza dell’ufficio anagrafe può essere effettuato solo se detti certificati devono essere utilizzati nei rapporti tra privati.
Tutti i certificati rilasciati devono riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura: "IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblico servizio, dal canto loro, sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni di cui hanno bisogno.
I certificati rilasciabili dall’Ufficio Anagrafe per utilizzo tra privati sono soggetti all’imposta di bollo (eccettuati i casi di esenzione previsti dalla Tabella B del DPR n.642 del 26.10.1972).
La nuova normativa non interviene direttamente sull’imposta di bollo; tuttavia, è indubbio che comporti importanti conseguenze indirette, legate al fatto che la maggior parte degli usi esenti riguardano certificati destinati a Pubbliche Amministrazioni (che non possono più utilizzarli).
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio per gli operatori dei Servizi Demografici rilasciare certificati non conformi alle presenti disposizioni di legge, così come costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati ed atti di notorietà da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Si fa presente che la normativa in questione risponde pienamente all’obiettivo della cosiddetta ?decertificazione? e della semplificazione amministrativa e, pertanto, è diretta a favorire lo snellimento dei rapporti del cittadino con la Pubblica Amministrazione.
Ai fini di una corretta applicazione delle norme sull'imposta di bollo, il richiedente deve indicare l'uso cui il certificato è destinato e, se possibile, la norma che prevede l'eventuale esenzione.
(Si ricorda che l'imposta di bollo è di 16,00 euro).
Si ricorda che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere agli utenti di presentare i certificati anagrafici, nei casi in cui è ammessa l'autocertificazione.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente".
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell’imposta di bollo".
Legge 183 del 12/11/2011, art. 15