OBBLIGO NUMERAZIONE CIVICA
Si avvisano tutti i cittadini circa l'obbligo, previsto dal vigente Regolamento Toponomastico, di apporre la numerazione civica esterna, (Art. 11 - Regolamento Toponomastico) in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. Gli stessi devono essere apposti a spese dei proprietari dei fabbricati.
Le targhe per i numeri civici esterni, possono essere ordinati e ritirati presso l'Ufficio Anagrafe, previo pagamento di apposita tariffa.
Sussiste altresì l'obbligo di apporre la numerazione interna (Art. 14 - Regolamento Toponomastico) agli accessi che immettono nelle abitazioni, alle loro pertinenze (Es. autorimesse, magazzini etc..) e agli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
Le targhettine per i numeri interni, devono essere reperiti presso appositi rivenditori.
le modalità di apposizione sono stabilite nel vigente Regolamento Toponomastico
In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni Amm.ve previste dall'Art. 15 del vigente Regolamento Toponomastico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TOPONOMASTICO: R. MAURINO
OMISSIS……………….
ARTICOLO 11
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica,
Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad un'altezza variabile da m. 1,50 a m. 3,00 - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna;
Nelle zone di P.R.G. individuate di interesse storico-artistico-ambientale, i numeri civici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione.
In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinchè siano soppressi.
Competente ad assegnare la numerazione civica è esclusivamente (Ufficio ANAGRAFE del Comune -
ARTICOLO 12
NUMERAZIONE SCALE
Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala. Esse se sono più di una e riferite allo stesso numero civico sono indicate con lettere alfabetiche progressive (scala A,B,C...). La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, dalle scale del corpo su strada del complesso immobiliare alle scale che individuano gli accessi nei singoli cortili. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale devono essere numerate progressivamente come fossero singole scale.
ARTICOLO 13
INDICAZIONE PIANO
L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) ed i successivi sono indicati con cifre arabiche (1-2-3...). I piani seminterrati o interrati (se non destinati ad usi pertinenziali delle unità immobiliari site nel fabbricato es. cantine, che non vanno numerate) saranno indicati con la lettera (S) al posto dell'indicazione del piano. Nel centro storico i cosiddetti piani ammezzati sono da indicare come piani a tutti gli effetti. I sottotetti con locali aventi accesso autonomo dal pianerottolo oppure comunicanti con i locali sottostanti, sono da considerare piano. I locali siti nel cortile o che hanno accesso diretto dal cortile devono essere identificate con la lettera (C) al posto dell'indicazione del piano.
ARTICOLO 14
NUMERAZIONE INTERNA
L'apposizione della numerazione interna interessa gli edifici di tutto il territorio comunale;
La numerazione interna delle singole unità immobiliari deve essere autonoma per ogni singola scala e consiste nell'attribuzione di un numero arabico progressivo procedendo dal basso verso l'alto e per ogni pianerottolo da sinistra verso destra;
La numerazione dei bassi fabbricati interni cortile nonchè delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di un numero progressivo da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;
Le cantine, catastalmente collegate all'alloggio ed allo stesso pertinenziali, non vanno numerate; vanno invece numerati tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.
Per le unità immobiliari che si articolano su 2 o più piani con scala interna si numerano:
- con accessi distinti su ogni piano: come singole unità la porzione relativa a ciascun piano;
- con accesso unico: unicamente tale accesso.
Per le unità immobiliari con 2 accessi (uno padronale ed uno di servizio)si numera solo quello padronale se l'unità immobiliare è unica.
Per le unità immobiliari che si estendono su 2 o più fabbricati ciascuno dei quali ha un proprio numero civico relativo ad una stessa via o a vie diverse (case dangolo con 2 numeri civici), si numera in base alle risultanze anagrafiche ovvero, se trattasi di unità non residenziali, si attribuisce il numero solo all'ingresso ufficiale.
Per le unità immobiliari che si estendono su 2 o più scale riferite ad un unico numero civico si numera:
- il relativo accesso se unico;
- per ogni scala suddividendo in mq., se hanno accessi differenziati;
Per le unità abitative in un complesso industriale si attribuisce un unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...)
L'alloggio di custodia deve essere numerato autonomamente.
La numerazione degli interni avviene mediante applicazione della targhetta del numero assegnato con le modalità di cui al presente articolo e deve essere effettuata:
- Nei condomini: anche se obbligati alla numerazione sono i proprietari delle singole unità immobiliari, gli adempimenti dovranno essere effettuati dagli amministratori in carica quali legali rappresentanti dei condomini, poichè le targhette interessano l'arredo delle parti condominiali;
- Negli immobili non condominiali: dal proprietario o dai comproprietari.
Il numero attribuito ad ogni unità immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni dell'accesso stesso o nelle immediate adiacenze.
ARTICOLO 15
SANZIONI
In caso di inadempienze alle norme previste dagli artt.11 e 14 è previsto:
- L'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 a norma della L. 689/81 e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 18.12.2000 e s.m.i.;
- L'intervento sostitutivo del Comune che provvederà direttamente o tramite ditta incaricata alle operazioni, con addebito della spesa ai singoli proprietari