Rapporti patrimoniali fra i coniugi
I rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, sono disciplinati dalle regole della comunione dei beni.
I coniugi che intendono scegliere il regime della separazione dei beni devono farne espressa dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio oppure successivamente, mediante atto notarile.
In entrambi i casi la scelta del regime della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio e quindi riportata negli estratti dell’atto stesso, che possono essere rilasciati, su richiesta, dall’ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio.
Pertanto, se dall’estratto non risulta alcuna annotazione, ciò significa che fra i coniugi vige il regime della comunione dei beni.
Oltre alla separazione dei beni, il codice civile prevede altre convenzioni matrimoniali alternative alla comunione dei beni, quali la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. Anche queste devono essere stipulate con atto pubblico e vanno annotate a margine dell’atto di matrimonio.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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Art. 159 e seguenti del codice civile.
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